Art. 4.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire regole di coordinamento e di disciplina fiscale dei diversi livelli di governo nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adozione per regioni ed enti locali come fondamento della propria politica di bilancio delle regole e dei criteri del Patto europeo di stabilità e crescita; a tal fine gli obiettivi di finanza pubblica assegnati a

 

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regioni ed enti locali sono espressi in termini di saldi di bilancio e di dinamica del debito e sono diversificati tra regioni finanziatrici e regioni finanziate;

          b) previsione di modalità di partecipazione di regioni ed enti locali alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica e definizione di sistemi di incentivi da applicare per il conseguimento degli obiettivi medesimi e di sanzioni per il loro mancato conseguimento;

          c) previsione della possibilità per il saldo di bilancio di ciascun ente territoriale di assumere valore negativo, purché non superiore alla spesa di investimento;

          d) previsione, per la modifica dei tributi erariali che comporti conseguenze per le entrate delle regioni e degli enti locali, di essere concordata e quantificata negli effetti finanziari con le rappresentanze di regioni ed enti locali in sede della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; a fronte di minori entrate per regioni ed enti locali, previsione di contestuali misure compensative da parte dello Stato, mediante la revisione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

          e) istituzione della Commissione tecnica per le relazioni finanziarie intergovernative, composta in egual numero da tecnici e rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurare il coordinamento finanziario;

          f) introduzione a favore degli enti più virtuosi di un sistema premiante che preveda una maggiorazione di aliquota di un tributo erariale commisurata allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; divieto per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti,

 

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fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi; previsione di meccanismi automatici di decadenza in caso di mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari della gestione e degli obiettivi economico-finanziari assegnati dalla regione.